Lo Statuto
SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA – ETS
STATUTO
– approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci il 12 gennaio 2023 –
Art. 1 Costituzione
1. “La Società romana di storia patria – ETS”, qui di seguito detta “Società”, è ente morale riconosciuto con Regio Decreto del 20 aprile 1884.
2. La Società si configura in Ente del Terzo Settore per effetto del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Società adotta la qualifica e l’acronimo ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. La Società è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. La Società opera e svolge le sue attività nell’ambito territoriale dello Stato Italiano.
Art. 2 Sede
1. La Società ha sede a Roma, presso la Biblioteca Vallicelliana.
2. Il trasferimento della sede è riservato alla competenza dei soci. L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative della Società in Italia.
Art. 3 Durata
La Società ha durata illimitata.
Art. 4 Oggetto e finalità
1. Lo spirito e la prassi della Società si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’attività della Società è apartitica, è volta esclusivamente all’arricchimento culturale della collettività e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività dei Soci e delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Società svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Soci:
a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, art. 5 del D. Lgs. 117/2017).
La Società in particolare persegue le seguenti attività di interesse generale:
a) lo sviluppo, la promozione, la ricerca e la diffusione della storia di Roma intesa come spazio fisico, sociale, culturale, politico, economico, religioso e simbolico; b) la ricerca e la diffusione della storia dei territori afferenti all’attuale Regione Lazio;
c) la ricerca scientifica di particolare interesse socioculturale nonché la redazione, edizione e distribuzione di monografie e della rivista “Archivio della Società romana di storia patria”;
d) lo studio, promozione e valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici, in supporto degli enti istituzionali preposti, anche in convenzione; lo studio, promozione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e naturalistici di cui al Codice dei beni Culturali e del paesaggio, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte, dal D.L. 21 settembre 2019, modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) concorre con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell’Unione Europea e con altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
f) fornisce pareri a enti pubblici e privati;
g) tutela e valorizza il proprio patrimonio.
3. La Società, per raggiungere le finalità generali di cui ai commi precedenti, opera attraverso iniziative d’informazione e sensibilizzazione, promuove la partecipazione di cittadini e comunità, realizza progetti, produce pubblicazioni e materiale audiovisivo, sviluppa attività educative e didattiche. Le predette attività sono sviluppate attraverso le seguenti modalità:
a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
b) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
c) svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;
d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa in concorso con gli enti locali, istituti, università, territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale.
4. La Società può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
5. La Società può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. La Società svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 Associati
1. La Società è composta da Soci ordinari e onorari. I Soci ordinari vengono eletti tra i cultori di studi relativi a Roma e al territorio corrispondente all’odierna regione Lazio nei suoi vari aspetti. I Soci onorari sono scelti fra le persone che abbiano acquisito titoli di eccezionale valore e risonanza negli studi che formano oggetto dell’attività dell’Istituto.
2. Alla Società possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività della Società con la loro opera, competenze e conoscenze, nonché enti del terzo settore o altri enti no profit, come previsto dalle norme vigenti. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
3. La qualità di Socio si acquisisce mediante elezione da parte dell’Assemblea, previa proposta al soggetto designato e sua accettazione. L’elezione dei nuovi soci viene fatta per il numero di volta in volta indicato dal Consiglio per iniziativa del Consiglio stesso, il quale invita i soci a fare proposte di nomi. Il Consiglio, dopo aver esaminato i curricula degli studiosi proposti dai soci, invia ai soci l’elenco dei candidati, invitandoli a procedere alla votazione con scheda segreta inviata a domicilio oppure secondo le modalità informatiche consentite dalla tecnologia. Compiuto lo scrutinio, il Consiglio Direttivo ne presenta i risultati all’Assemblea, la quale proclama eletti quanti, in concorrenza dei posti indicati, abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi. Nel caso non risultasse coperto nessuno dei posti indicati o ne rimanesse scoperta una parte, si provvederà a un secondo e ultimo invito con le medesime modalità di procedura. L’elezione a Socio deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L’eletto deve accettare esplicitamente la nomina a socio dichiarando di versare la quota di Società annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né rivalutabile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Società. La suddivisione tra Soci ordinari e onorari non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti della Società; ciascun Socio ha diritto e dovere di partecipare alla vita dell’Istituto.
2. L’ammissione alla Società non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla Società in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
3. I Soci hanno il diritto di informazione e di partecipazione su tutte le attività e iniziative della Società; hanno diritto al controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei Soci sempre che siano in regola con il versamento della quota sociale.
5. I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della Società e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
6. I Soci hanno il diritto di proporre candidati e di eleggere nuovi Soci ordinari e onorari.
7. I Soci svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi della Società, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
8. Non è ammesso per i Soci stipulare con la Società alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al Socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
9. La Società, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, si può avvalere della collaborazione di studiosi non Soci che prestano attività di volontariato.
10. I Soci e i volontari possono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
– Decesso;
– Dimissioni: ogni associato può recedere dalla Società in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso. L’Assemblea recepirà il venir meno della qualità di Socio nella prima seduta utile.
– Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
– Mancata partecipazione all’attività della Società: se il Socio non parteciperà a quattro sedute assembleari consecutive senza aver delegato alcuno in propria vece o che l’assenza sia giustificata. Un richiamo scritto verrà inviato dal Presidente dopo la terza assenza consecutiva. Un’eventuale assenza, anche a seguito di detto richiamo, è condizione per la pronuncia della decadenza da parte dell’Assemblea.
– Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine della Società, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito; l’interessato potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 8 Organi della Società
1. Gli organi della Società sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante della Società.
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, iscritti nel libro associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della Società;
b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
c) deliberare sul bilancio preventivo di esercizio e sul bilancio consuntivo di esercizio;
d) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
e) ratificare l’elezione dei nuovi soci;
f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
h) deliberare sulle modifiche dello Statuto della Società;
i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Società stessa e sulla devoluzione del patrimonio.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere comunicate agli interessati mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine (ivi incluse email/messaggi whatsapp). L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società; in sua mancanza presiederà l’Assemblea il Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della Società, il quorum è fissato alla metà più uno degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Società e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Società.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da sette membri scelti fra gli associati ed elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio inoltre affida gli incarichi di Segretario, di Tesoriere e di Responsabile delle pubblicazioni a tre dei cinque consiglieri restanti.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci ordinari e onorari con unica votazione: ogni socio può esprimere fino a un massimo di tre preferenze. I Soci che aspirano a essere eletti possono presentare la loro candidatura. Sono eletti i primi sette della graduatoria stabilita sulla base dei voti validi. Le modalità di presentazione delle candidature e dello svolgimento delle elezioni sono disciplinate dal Regolamento.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
5. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo può sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (ovvero via mail e/o messaggio whatsapp) da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in sua mancanza, dal Vice Presidente o infine dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Società o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le medesime modalità previste all’art. 11, comma 6 del presente Statuto.
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Società.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) assegnare l’incarico di Segretario, di Tesoriere e di Responsabile delle pubblicazioni;
b) amministrare le risorse economiche della Società e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
c) determinare l’ammontare delle quote associative annuali;
d) indicare il numero di nuovi soci eleggibili ogni anno;
e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Società;
g) indire incontri, adunanze, convegni, conferenze e riunioni di vario tipo;
h) consentire la partecipazione della Società a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società;
j) deliberare l’adesione della Società ad altre istituzioni analoghe;
k) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
l) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo;
m) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie della Società; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
n) istituire sedi operative.
3. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale.
4. Dalla funzione di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
5. La carica di Consigliere non è retribuita.
Art. 15 Il Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
3. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l’ordine del giorno.
4. Dirige lo svolgimento dell’attività della Società e provvede all’amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci e i bilanci da essa approvati. Vigila sulla conservazione del patrimonio; firma gli ordini di pagamento e compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Società, fra i quali acquistare o alienare beni mobili o immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Società, contrarre con banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione.
5. Decide su questioni che possono venirgli demandate dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
6. Può, entro i limiti previsti dal bilancio e su parere conforme del Consiglio Direttivo, dar corso a iniziative richieste da speciali occasioni o da particolari contingenze.
7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
8. Il Presidente può convocare il Segretario o chiedere allo stesso specifiche relazioni in merito all’andamento della Società e l’avanzamento delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.
9. La carica di Presidente non è retribuita.
Art. 16 L’Organo di Controllo
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni, sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e vengono eletti fra persone interne ed esterne alla Società, con riguardo della loro competenza, e possono essere scelti anche tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Assemblea elegge tre componenti effettivi e due supplenti. I supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento definitivo dei primi.
2. L’Organo di Controllo:
– vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Essi possono esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Art. 17 Libri sociali
La Società deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
– libro degli associati
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 18 Risorse economiche
1. Le entrate della Società sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:
– quote associative e contributi degli associati;
– erogazioni liberali di associati e terzi;
– donazioni e lasciti testamentari;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
– sovvenzioni e contributi elargiti dallo Stato, da Enti pubblici o da privati;
– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
– rendite patrimoniali;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio della Società è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 19 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede, nei tempi previsti dalla legge, a disposizione degli associati, prima dell’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi della Società.
Art. 20 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione della Società sono deliberati dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento della Società, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Art. 21 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.