NUOVO
STATUTO DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Presidente della Repubblica
Veduto lo Statuto della Società romana di storia
patria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950,
n. 1161; Veduto il verbale dell’assemblea dei soci della Società stessa in data
15 dicembre 1958 nella quale vennero deliberate modifiche allo Statuto soprariferito; Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione:
Decreta
Art. 1 - Lo statuto della Società romana di
storia patria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1950, n. 1161, è abrogato.
Art. 2 - È approvato il nuovo Statuto della
Società soprariferita, allegato al presente decreto e
firmato, d’ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961, n. 1570.
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F.to Gronchi
C.f.to Bosco
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Per copia conforme. Il Direttore di Divisione: Capizzi
Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 febbraio
1962. Atti del Governo, registro 143, foglio n. 113 Villa
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 47 del 21 febbraio 1962, pag. 891.
STATUTO
DELLA
SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA
Art. 1 - La Società romana di storia patria, ente
morale riconosciuto con regio decreto 30 novembre 1884, ha lo scopo di
promuovere l’illustrazione della Storia di Roma e delle regioni legate
strettamente alla città di Roma e di cooperare alla conservazione dei loro
monumenti.
Art. 2 - La Società ha sede in Roma, presso la Biblioteca
Vallicelliana. Essa si compone di soci effettivi, di soci corrispondenti e di
soci patroni.
I soci effettivi costituiscono l’assemblea
deliberante della Società e concorrono alla sua attività scientifica. I soci
corrispondenti partecipano, con i soci effettivi, all’attività scientifica
della Società. Sono soci patroni coloro i quali concorrono alla formazione del
fondo sociale con una somma non inferiore alle lire cinquemila annue o con un
contributo "una tantum" non inferiore alle lire cinquantamila. Sono
soci corrispondenti "pro tempore" i capi degli Istituti storici
fondati in Roma da governi esteri ed il Direttore della Biblioteca
Vallicelliana.
Art. 3 - La Società raggiunge i fini che si
propone coi mezzi che le derivano dal fondo costituito dai contributi dei soci
patroni, dello Stato, del Comune di Roma, della Provincia di Roma ed
eventualmente di altri enti o privati; dai proventi della vendita dell’Archivio
e delle altre pubblicazioni sociali.
Art. 4 - La Società è governata da un Consiglio
direttivo composto del presidente, del vice-presidente e di cinque consiglieri.
I soci effettivi, con unica votazione eseguita a
domicilio, a maggioranza di voti validi, eleggono i sette membri del Consiglio
direttivo; questi, a loro volta, eleggono, nel proprio seno, il presidente e il
vice-presidente.
Le cariche di segretario e di tesoriere sono
affidate dal Consiglio a due dei cinque consiglieri suoi membri.
Il direttore "pro tempore" della
Biblioteca Vallicelliana è bibliotecario della Società ed interviene alle
sedute del Consiglio, per quanto riguarda tale suo ufficio.
Il presidente della Società ha la rappresentanza
legale dell’ente, ne convoca e ne presiede le adunanze, ne firma gli atti
ufficiali e ne promuove ogni attività, d’intesa con i colleghi del Consiglio.
Il vice-presidente sostituisce il presidente nell’esercizio
di ogni sua funzione, quando egli ne sia impedito.
Il presidente, il vice-presidente e gli altri
membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso di vacanza verificatasi tra i
consiglieri durante il triennio, subentra il socio che nella votazione per la
elezione del Consiglio abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 5 - Il Consiglio provvede all’andamento
amministrativo e scientifico della Società, aggregandosi, quando lo creda
opportuno, altri soci, sia per la cura delle pubblicazioni, sia per il disbrigo
di speciali affari.
Su proposta di singoli soci, il Consiglio può
accogliere la collaborazione scientifica di studiosi non appartenenti alla
Società.
Art. 6 - Il Consiglio convoca l’assemblea dei
soci effettivi ordinariamente due volte l’anno, nei mesi di maggio e novembre,
per presentare i conti della gestione, il bilancio di previsione, una relazione
sui lavori sociali, e quando occorra provvedere all’elezione di nuovi soci od
alla discussione di proposte di modifiche allo Statuto sociale.
La convoca straordinariamente quando lo creda
necessario o quando ne sia fatta domanda in iscritto firmata da almeno dieci
soci effettivi.
Art. 7 - Le sedute del Consiglio sono valide
quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri; le sue deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti; nei casi di parità, decide il voto del
presidente. Le assemblee generali dei soci sono valide, in prima convocazione,
quando sia di essi presente almeno la metà; in seconda convocazione, qualunque
sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza,
salvo per il caso in cui all’art. 13.
Art. 8 – L’elezione dei nuovi soci viene fatta
per il numero di volta in volta, indicato dal Consiglio, per iniziativa del
Consiglio stesso, il quale invita i soci effettivi a fare proposte di nomi. Il
Consiglio comunica i nomi dei proposti e dei proponenti ai soci effettivi,
invitandoli a procedere alla votazione con scheda segreta a domicilio. Compiuto
lo spoglio delle schede segrete, il Consiglio direttivo ne presenta i risultati
all’assemblea, la quale proclama eletti quanti, in concorrenza dei posti
indicati, abbiano ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi. Nel caso non
risultasse coperto nessuno dei posti indicati o ne rimanesse scoperta una
parte, si provvederà a un secondo ed ultimo invito, con le stesse modalità di
procedura.
Art. 9 – L’assemblea elegge un collegio di
revisori dei conti, composto di tre soci effettivi, col compito di controllare
anno per anno la gestione finanziaria della Società e di riferirne all’assemblea.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 10 - Possono essere costituite Sezioni della
Società nei principali centri del Lazio per promuovere l’illustrazione della
Storia locale e per cooperare alla conservazione dei monumenti della regione
dei rispettivi territori.
Esse conseguono i loro fini con i mezzi che loro
provengono dalle quote ordinarie degli associati alle loro pubblicazioni, da
quelle ordinarie e straordinarie dei soci patroni, dai sussidi degli enti
locali ed, eccezionalmente, in occasione di pubblicazioni straordinarie della
Sezione, da straordinari contributi della Società romana di storia patria.
Art. 11 - Non oltre il mese di gennaio di ogni
anno, il presidente della Società trasmette al Ministero della Pubblica
Istruzione una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente.
Art. 12 - Le proposte di modificazioni allo
Statuto sociale sono presentate all’assemblea generale dei soci effettivi dal
Consiglio, quando siano richieste da almeno dieci soci effettivi o per
iniziativa del Consiglio stesso. Per la loro approvazione è necessaria la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Disposizioni transitorie. Art. 13 - Il regolamento per l’applicazione degli
articoli dello Statuto sociale verrà sottoposto dal Consiglio direttivo all’assemblea
generale dei soci effettivi, entro un anno dall’entrata in vigore del presente
Statuto. Per l’approvazione del regolamento si richiede la maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto.
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Visto d’ordine
del Presidente della Repubblica
Il Ministro della Pubblica Istruzione
F.to: Bosco
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