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NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA ROMANA DI STORIA PATRIA

NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il Presidente della Repubblica

Veduto lo Statuto della Società romana di storia patria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, n. 1161; Veduto il verbale dell’assemblea dei soci della Società stessa in data 15 dicembre 1958 nella quale vennero deliberate modifiche allo Statuto soprariferito; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione:

Decreta

Art. 1 - Lo statuto della Società romana di storia patria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, n. 1161, è abrogato.

Art. 2 - È approvato il nuovo Statuto della Società soprariferita, allegato al presente decreto e firmato, d’ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961, n. 1570.

 

F.to Gronchi
C.f.to Bosco

Per copia conforme. Il Direttore di Divisione: Capizzi

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 febbraio 1962. Atti del Governo, registro 143, foglio n. 113 Villa

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 47 del 21 febbraio 1962, pag. 891.

 

STATUTO
DELLA
SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

Art. 1 - La Società romana di storia patria, ente morale riconosciuto con regio decreto 30 novembre 1884, ha lo scopo di promuovere l’illustrazione della Storia di Roma e delle regioni legate strettamente alla città di Roma e di cooperare alla conservazione dei loro monumenti.

Art. 2 - La Società ha sede in Roma, presso la Biblioteca Vallicelliana. Essa si compone di soci effettivi, di soci corrispondenti e di soci patroni.

I soci effettivi costituiscono l’assemblea deliberante della Società e concorrono alla sua attività scientifica. I soci corrispondenti partecipano, con i soci effettivi, all’attività scientifica della Società. Sono soci patroni coloro i quali concorrono alla formazione del fondo sociale con una somma non inferiore alle lire cinquemila annue o con un contributo "una tantum" non inferiore alle lire cinquantamila. Sono soci corrispondenti "pro tempore" i capi degli Istituti storici fondati in Roma da governi esteri ed il Direttore della Biblioteca Vallicelliana.

Art. 3 - La Società raggiunge i fini che si propone coi mezzi che le derivano dal fondo costituito dai contributi dei soci patroni, dello Stato, del Comune di Roma, della Provincia di Roma ed eventualmente di altri enti o privati; dai proventi della vendita dell’Archivio e delle altre pubblicazioni sociali.

Art. 4 - La Società è governata da un Consiglio direttivo composto del presidente, del vice-presidente e di cinque consiglieri.

I soci effettivi, con unica votazione eseguita a domicilio, a maggioranza di voti validi, eleggono i sette membri del Consiglio direttivo; questi, a loro volta, eleggono, nel proprio seno, il presidente e il vice-presidente.

Le cariche di segretario e di tesoriere sono affidate dal Consiglio a due dei cinque consiglieri suoi membri.

Il direttore "pro tempore" della Biblioteca Vallicelliana è bibliotecario della Società ed interviene alle sedute del Consiglio, per quanto riguarda tale suo ufficio.

Il presidente della Società ha la rappresentanza legale dell’ente, ne convoca e ne presiede le adunanze, ne firma gli atti ufficiali e ne promuove ogni attività, d’intesa con i colleghi del Consiglio.

Il vice-presidente sostituisce il presidente nell’esercizio di ogni sua funzione, quando egli ne sia impedito.

Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso di vacanza verificatasi tra i consiglieri durante il triennio, subentra il socio che nella votazione per la elezione del Consiglio abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 5 - Il Consiglio provvede all’andamento amministrativo e scientifico della Società, aggregandosi, quando lo creda opportuno, altri soci, sia per la cura delle pubblicazioni, sia per il disbrigo di speciali affari.

Su proposta di singoli soci, il Consiglio può accogliere la collaborazione scientifica di studiosi non appartenenti alla Società.

Art. 6 - Il Consiglio convoca l’assemblea dei soci effettivi ordinariamente due volte l’anno, nei mesi di maggio e novembre, per presentare i conti della gestione, il bilancio di previsione, una relazione sui lavori sociali, e quando occorra provvedere all’elezione di nuovi soci od alla discussione di proposte di modifiche allo Statuto sociale.

La convoca straordinariamente quando lo creda necessario o quando ne sia fatta domanda in iscritto firmata da almeno dieci soci effettivi.

Art. 7 - Le sedute del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nei casi di parità, decide il voto del presidente. Le assemblee generali dei soci sono valide, in prima convocazione, quando sia di essi presente almeno la metà; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza, salvo per il caso in cui all’art. 13.

Art. 8 – L’elezione dei nuovi soci viene fatta per il numero di volta in volta, indicato dal Consiglio, per iniziativa del Consiglio stesso, il quale invita i soci effettivi a fare proposte di nomi. Il Consiglio comunica i nomi dei proposti e dei proponenti ai soci effettivi, invitandoli a procedere alla votazione con scheda segreta a domicilio. Compiuto lo spoglio delle schede segrete, il Consiglio direttivo ne presenta i risultati all’assemblea, la quale proclama eletti quanti, in concorrenza dei posti indicati, abbiano ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi. Nel caso non risultasse coperto nessuno dei posti indicati o ne rimanesse scoperta una parte, si provvederà a un secondo ed ultimo invito, con le stesse modalità di procedura.

Art. 9 – L’assemblea elegge un collegio di revisori dei conti, composto di tre soci effettivi, col compito di controllare anno per anno la gestione finanziaria della Società e di riferirne all’assemblea. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 10 - Possono essere costituite Sezioni della Società nei principali centri del Lazio per promuovere l’illustrazione della Storia locale e per cooperare alla conservazione dei monumenti della regione dei rispettivi territori.

Esse conseguono i loro fini con i mezzi che loro provengono dalle quote ordinarie degli associati alle loro pubblicazioni, da quelle ordinarie e straordinarie dei soci patroni, dai sussidi degli enti locali ed, eccezionalmente, in occasione di pubblicazioni straordinarie della Sezione, da straordinari contributi della Società romana di storia patria.

Art. 11 - Non oltre il mese di gennaio di ogni anno, il presidente della Società trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente.

Art. 12 - Le proposte di modificazioni allo Statuto sociale sono presentate all’assemblea generale dei soci effettivi dal Consiglio, quando siano richieste da almeno dieci soci effettivi o per iniziativa del Consiglio stesso. Per la loro approvazione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Disposizioni transitorie. Art. 13 - Il regolamento per l’applicazione degli articoli dello Statuto sociale verrà sottoposto dal Consiglio direttivo all’assemblea generale dei soci effettivi, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto. Per l’approvazione del regolamento si richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 

Visto d’ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della Pubblica Istruzione
F.to: Bosco

 

 

Società romana di storia patria

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Mercoledì - Giovedì 9.00 - 18.00
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Lunedì - Martedì - Venerdì 8.15 - 13.15 Mercoledì - Giovedì 8.15 - 19.15
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